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Nessuna deroga per l’importazione di carne da macellazione rituale
depositato il 29.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (29.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di riesaminare la deroga prevista dalla legge sulla protezione degli animali per l’importazione di carne proveniente da macellazione rituale.
Motivazione
La macellazione rituale (senza stordimento) è vietata in Svizzera ai sensi della legge sulla protezione degli animali (LPAn). L’importazione di carne halal e kosher è tuttavia disciplinata in modo esplicito, per garantire l’approvvigionamento delle comunità interessate nel rispetto della libertà di culto. Le leggi sulla protezione degli animali valgono però per tutti. Tanto più che la comunità musulmana è in costante crescita e rappresenta oggi il gruppo religioso più grande della Svizzera, dopo quello cristiano.
Le conoscenze in campo medico e veterinario indicano che il taglio della gola senza previo stordimento, seguito dal dissanguamento, provoca negli animali un dolore intenso e uno stato di estrema paura, determinando, in alcuni casi, un’agonia che si protrae per diversi minuti (ad es. a causa del soffocamento dovuto al proprio sangue). Le organizzazioni per la protezione degli animali sostengono da tempo che l’obbligo di stordimento preventivo riduca al minimo tali sofferenze. In quest’ottica, in Svizzera gli animali vengono storditi nei macelli sempre secondo procedure professionali, ad esempio mediante pistola a proiettile captivo.
L’importazione di questa carne aggira di fatto il divieto di macellazione rituale vigente in Svizzera. È contraddittorio rendere punibile sul territorio nazionale una pratica per ragioni di protezione degli animali e al contempo consentire l’importazione di prodotti ottenuti con lo stesso metodo. I consumatori musulmani possono acquistare carne proveniente da macellazione rituale all’estero oppure consumare la carne disponibile qui. In definitiva, in Svizzera valgono le nostre disposizioni e i nostri usi e costumi.
Per ragioni di equità, dovrebbero valere condizioni uniformi. Gli agricoltori locali sono tenuti a rispettare severi requisiti in materia di protezione degli animali. Per questo motivo, parti del settore agricolo considerano l’importazione di carne proveniente da metodi di produzione vietati in Svizzera uno svantaggio competitivo e un indebolimento degli standard nazionali.
Non si può controargomentare invocando sempre la libertà di culto, poiché anch’essa è soggetta a limiti, in particolare quelli imposti dal principio di proporzionalità. In Svizzera vigono le nostre leggi e le nostre consuetudini; altrimenti, la legislazione nazionale sulla protezione degli animali rischia di essere svuotata di significato. Esistono inoltre metodi di stordimento pienamente accettati dalla comunità musulmana. Anche qualora la presente mozione fosse accolta, rimarrebbero disponibili alternative praticabili, quali l’elettronarcosi di breve durata.
I pertinenti accordi commerciali prevedono la possibilità per gli Stati di emanare divieti di importazione qualora questi siano necessari per la tutela della moralità pubblica.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 28.10.2026. Dati grezzi
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