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Parlamento / Oggetti / 26.4350

26.4350MozioneEJPDpendente

Statuto S: chi beneficia di prestazioni sociali contribuisca alla collettività

depositato il 30.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (30.09.2026)

Occupazione e lavoroMigrazioneProtezione sociale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le necessarie modifiche della legge sull'asilo (LAsi), in particolare dell'articolo 82, e della relativa ordinanza d'esecuzione, affinché i titolari dello statuto di protezione S abili al lavoro e beneficiari dell'assistenza sociale siano tenuti a partecipare, quale condizione per il mantenimento delle prestazioni assistenziali, a programmi di occupazione, integrazione o pubblica utilità, qualora non svolgano già un'attività lucrativa o una formazione. Il rifiuto di partecipare deve comportare una riduzione proporzionata delle prestazioni assistenziali.

Lo statuto S garantisce protezione ai profughi ucraini che ne beneficiano. Ma la solidarietà della collettività non può essere intesa come un sistema di soli diritti: chi è in grado di lavorare e dipende dall'assistenza pubblica deve, per quanto possibile, essere chiamato a contribuire alla collettività che lo sostiene.

In Ticino, il tasso di occupazione dei titolari di statuto S è tra i più bassi della Svizzera. Di conseguenza, l’accettazione da parte della popolazione residente ne risente, come è normale che avvenga.

La legislazione federale contempla già i programmi d'occupazione per le persone nel settore dell'asilo. Manca tuttavia un principio chiaro che colleghi la fruizione di prestazioni assistenziali da parte dei titolari di statuto S abili al lavoro alla partecipazione ad un'attività di pubblica utilità. Si propone di colmare questa lacuna.

E’ pertanto opportuno che la Confederazione crei una base legale affinché i Cantoni possano imporre ai titolari S che beneficiano dell'assistenza e sono abili al lavoro la partecipazione a programmi di occupazione o di pubblica utilità.

La regola dovrà valere anche per i permessi B che, da marzo 2027, deriveranno dallo statuto S.

Le attività dovranno essere svolte nell'interesse pubblico, senza sostituire posti di lavoro regolari e senza creare concorrenza con l'economia privata. L'impegno dovrà essere proporzionato e dovrà tenere conto della situazione individuale.

In caso di rifiuto ingiustificato, la normativa dovrà permettere una riduzione proporzionata delle prestazioni assistenziali.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 21.10.2026. Dati grezzi

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