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Canicola e chiusura delle scuole. Quali diritti per i genitori?
depositato il 01.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (28.10.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
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Testo depositato
Con l’aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di caldo, le scuole, gli asili nido e le altre strutture di custodia si trovano sempre più spesso a dover fare i conti con temperature che possono mettere a rischio la salute dei bambini e del personale. In queste circostanze, se gli edifici non riescono a garantire condizioni accettabili, possono rendersi necessarie chiusure temporanee.
Per i genitori, una chiusura disposta a breve termine e senza alternative per la custodia dei figli rischia di impedire loro di recarsi al lavoro. In una tale situazione, tuttavia, il loro diritto al congedo e alla continuazione del versamento del salario non sembra essere chiaramente stabilito.
È pertanto opportuno chiarire il diritto vigente e determinare se sia necessario adeguarlo, affinché le conseguenze delle ondate di calore estremo non ricadano esclusivamente sulle famiglie interessate. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
• Qual è la situazione giuridica dei genitori che devono interrompere la propria attività professionale per accudire i figli quando le scuole, gli asili nido o altre strutture pubbliche di custodia devono chiudere a causa di un periodo di canicola senza alternative per la custodia?
• Il diritto vigente prevede un congedo pagato per i genitori in tali situazioni, analogamente alle disposizioni applicabili nel caso dell’assistenza a un figlio malato?
• Ritiene che l’attuale quadro giuridico tuteli in misura sufficiente i lavoratori e le lavoratrici che si trovano ad affrontare tali situazioni?
• In caso contrario, qualora i genitori siano costretti a tenere il proprio figlio a casa a causa della chiusura di una struttura di custodia o scolastica dovuta a temperature estreme, intende adeguare il diritto federale al fine d’introdurre un congedo specifico o un’altra forma di protezione?
Parere del Consiglio federale
1. Il diritto federale non prevede un congedo specifico per questa situazione. Tuttavia, i genitori hanno l’obbligo legale di accudire i propri figli (art. 276 del Codice civile [CC; RS 210]). Nel caso in cui una scuola o una struttura di custodia complementare alla famiglia deve interrompere improvvisamente l’attività per motivi indipendenti dalla sua volontà, la responsabilità per l’accudimento ricade quindi sui genitori. Secondo l’articolo 324a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia o adempimento d’un obbligo legale, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario. Le posizioni dottrinali sono divergenti sull’applicazione di questa disposizione alla chiusura senza preavviso di una struttura di custodia: se una parte della dottrina riconosce ai genitori il diritto al salario in tutti i casi (in particolare Thomas Geiser, Roland Müller e Kurt Pärli, «Klärung arbeitsrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus», in Jusletter del 23 marzo 2020, n. 52, disponibile in tedesco), secondo alcuni pareri il diritto al salario si limita ai casi di malattia (Thomas Pietruszak, «Lockdown und Lohnfortzahlung», in Jusletter del 14 aprile 2020, n. 40; Isabelle Wildhaber, «Das Arbeitsrecht in Pandemiezeiten», in Sonderausgabe ZSR: Pandemie und Recht – Beitrag des Rechts zur Bewältigung einer globalen Krise, pag. 157 segg., pag. 166 seg.), mentre secondo altri non sussiste in caso di chiusura delle strutture di custodia a causa di fenomeni generali quali le epidemie, che non sono considerati inerenti alla persona del lavoratore (in particolare Tribunale del lavoro del Cantone di Zurigo, 16.8.2010, in JAR 2011, pag. 628; Commentaire romand CO I-Perrenoud, n. 22 e 40 ad art. 324a CO). Inoltre, l’articolo 36 capoverso 1 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11) prevede che si debba prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Di regola, in base all’articolo 36 capoverso 3 LL, vengono concessi fino a tre giorni di congedo per l’assistenza in caso di malattia.
2. Sia l’obbligo del datore di lavoro di concedere il tempo necessario per accudire un figlio malato (art. 36 cpv. 3 LL) sia i congedi previsti per assistere un familiare con problemi di salute (art. 329h CO) o un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o a infortunio (art. 329i CO) sono legati allo stato di salute del figlio e non si applicano pertanto in caso di chiusura di scuole e altre strutture di custodia. Il diritto al salario in caso di assenza dal lavoro può derivare soltanto dall’articolo 324a CO (con le riserve esposte al n. 1) o da una regolamentazione più favorevole (contratto, convenzione collettiva, regolamento del personale aziendale).
3. e 4. Al momento il Consiglio federale non prevede alcuna modifica del diritto federale. Le chiusure delle strutture di custodia dovute al caldo rimangono eventi sporadici, di breve durata e, in linea di principio, prevedibili con breve termine grazie alle allerte meteo. I datori di lavoro e i lavoratori riescono generalmente a trovare soluzioni pragmatiche. L’introduzione di un nuovo congedo comporterebbe nuovi costi per i datori di lavoro e/o per le assicurazioni sociali, quando esistono già soluzioni più mirate. Spetta inoltre ai Cantoni stabilire le norme relative alle scuole e alle strutture di custodia. I Cantoni possono quindi adottare misure per garantire la prosecuzione della custodia dei bambini da parte della scuola e delle strutture di custodia complementare alla famiglia anche in situazioni eccezionali, affinché i genitori non debbano interrompere la propria attività lucrativa.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 29.10.2026. Dati grezzi
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