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Legislazione in materia di asilo e stranieri: diritto del minore di essere sentito
depositato il 01.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (01.10.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione della legge sull’asilo (LAsi) e della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) che preveda per tutti i minori a partire dai sei anni un’audizione personale adeguata alla loro età, in modo da garantire che l’interesse del minore costituisca un criterio a tutti gli effetti in ogni decisione d’asilo o di allontanamento.
Motivazione
Nel settembre 2022 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato Samira Marti 20.4421 «Bene del figlio nel diritto d'asilo e degli stranieri». In adempimento del postulato, l'Università di Zurigo ha redatto uno studio sulla procedura in materia di asilo e di diritto degli stranieri. Nell’aprile 2026 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto su questo tema.
La Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dalla Svizzera, stabilisce che l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione permanente in tutte le decisioni che lo riguardano (art. 3). Riconosce a ogni minore il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e di essere sentito in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante (art. 12).
Lo studio evidenzia che questi diritti sono attuati solo parzialmente nella procedura d’asilo. Non esiste una procedura per determinare l’interesse superiore del minore e, al di sotto dei 14 anni, il diritto di essere sentito non è garantito né nel diritto degli stranieri né in quello d’asilo.
Lo studio raccomanda di offrire a tutti i minori un’audizione personale adeguata alla loro età. L’interesse del minore deve costituire un criterio a tutti gli effetti, il che richiede una valutazione sistematica della sua situazione e un rafforzamento del suo diritto di partecipazione. Esso implica una motivazione specifica delle decisioni che tenga conto del suo interesse superiore.
Un minore segue i propri genitori da un Paese all’altro senza necessariamente avere voce in capitolo. Una volta scolarizzato, intraprende un percorso a sé stante. In ogni decisione d’asilo o d’allontanamento occorre valutare il bene del minore in maniera individualizzata, tenendo conto dell’insieme delle circostanze. La considerazione del bene del minore deve garantire una protezione efficace dei suoi diritti fondamentali.
Il diritto di famiglia consente l'audizione personale del minore già dai sei anni, tramite un professionista formato e con modalità adeguate alla sua età.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 29.10.2026. Dati grezzi
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