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Parlamento / Oggetti / 26.4562

26.4562MozioneEDIpendente

Garantire opportunità d’integrazione ai minori non accompagnati con disabilità

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)

Questioni socialiMigrazioneProtezione sociale

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Il Consiglio federale è incaricato di modificare la LAI in modo che i minori non accompagnati che entrano in Svizzera senza genitori o detentori dell’autorità parentale abbiano accesso ai provvedimenti d’integrazione dell’AI.

Va garantito in particolare che il diritto non venga negato a causa del fatto che all’insorgenza dell’invalidità nessun genitore fosse assicurato in Svizzera, abbia versato contributi o abbia dimorato in Svizzera per un determinato periodo. A tal fine occorre completare l’articolo 9 capoverso 3 LAI in modo che ai minori non accompagnati non si applichino le condizioni legate ai genitori di cui alla lettera a.

I provvedimenti d’integrazione dell’AI destinati ai giovani con disabilità sono fondamentali per promuovere durevolmente la loro attività lucrativa e ridurre in futuro i costi a carico della collettività (soccorso d’emergenza, aiuto sociale, AI, PC). Gli uffici AI aiutano questi giovani a entrare nella vita professionale e possono sostenerli con provvedimenti professionali (p. es. una prima formazione professionale), mezzi ausiliari ecc.

Nel diritto vigente si dimentica un gruppo target vulnerabile che ha bisogno di sostegno per quanto riguarda la prima formazione professionale: i minori non accompagnati provenienti da Stati terzi che non hanno concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale con la Svizzera e senza qualità di rifugiati.

I bambini e i giovani con domicilio e dimora abituale in Svizzera di età inferiore ai 20 anni non possono soddisfare essi stessi il requisito previsto dalla LAI relativo all’anno intero di contribuzione per avere diritto ai provvedimenti d’integrazione. Il diritto non è riconosciuto a causa del fatto che non sono accompagnati, vale a dire che non hanno un genitore che adempia il requisito summenzionato. Questo concerne anche i bambini e i giovani che sono in buona salute al momento dell’entrata in Svizzera e che soltanto in seguito subiscono un infortunio o si ammalano.

Il rimando del Consiglio federale ai Cantoni (Ip. 25.4745) non convince: anche se in alcuni di essi vi sono soluzioni parziali, senza un diritto sancito nella LAI, mancano un chiaro mandato di diritto federale come pure una base legale e finanziaria per provvedimenti d’integrazione specifici dell’AI.

Con la presente mozione s’intende colmare questa lacuna che pone problemi in un’ottica macroeconomica e a livello di politica d’integrazione. A causa di questa lacuna, senza il sostegno dell’AI le persone interessate si ritrovano spesso a dover ricorrere all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza. Provvedimenti d’integrazione tempestivi consentono di evitare future dipendenze, rafforzare l’autonomia e migliorare le opportunità di formazione e lavoro.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 29.10.2026. Dati grezzi

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