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26.4568MozioneEDIpendente

Proteggere in modo efficace gli animali contro lo stress da calore durante il trasporto

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (28.10.2026)

AmbienteAgricoltura

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) in modo che, in condizioni di temperature esterne elevate, il trasporto di animali sia soggetto a valori limite vincolanti. In particolare, occorre prevedere l’obbligo di organizzare i trasporti nelle ore più fresche della giornata o della notte, nonché di ridurre la densità di occupazione durante i periodi di caldo intenso.

L’articolo 15 capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) prescrive che i trasporti debbano svolgersi con le debite cure. Numerosi aspetti di tale mandato sono già stati precisati dal Consiglio federale e dall’USAV nell’ambito dell’OPAn e di diverse informazioni tecniche. Sono previste, ad esempio, disposizioni chiare relative alla durata autorizzata del trasporto (art. 152 cpv. 1 lett. b OPAn in combinato disposto con l’art. 152a cpv. 1 OPAn), alla formazione del personale impiegato nel trasporto del bestiame e del personale che accudisce gli animali (art. 150 in combinato disposto con l’art. 197 OPAn) o allo spazio minimo necessario per ciascuna specie animale (all. 4 OPAn). Inoltre, l’USAV ha emanato prescrizioni, linee guida e direttive proprie, ad esempio sul trasporto di equidi, animali a unghia fessa e pollame, nonché sulla valutazione dell’idoneità al trasporto degli animali da macello malati o feriti.

Per quanto riguarda la temperatura esterna manca un’analoga concretizzazione dell’articolo 15 capoverso 1 LPAn. Né l’OPAn né l’USAV stabiliscono a partire da quale temperatura il trasporto di animali vivi debba essere evitato o rinviato alle ore più fresche della giornata o della notte. Questa lacuna contrasta con la densità normativa prevista in altri ambiti e lascia un margine di discrezionalità che, nella pratica, è spesso interpretato a svantaggio degli animali: purtroppo, i trasporti di animali avvengono oggi frequentemente anche in condizioni di temperature molto elevate, ben superiori ai 30 °C. Calore, spazi ristretti e limitato apporto di aria fresca hanno sugli animali un effetto cumulativo; a differenza degli esseri umani, durante il trasporto essi non dispongono della possibilità di regolare autonomamente la propria temperatura corporea, ad esempio assumendo liquidi, rinfrescandosi o muovendosi.

Alla luce della crescente frequenza e durata dei periodi di caldo intenso, è urgente introdurre una precisazione a livello normativo che rafforzi la protezione degli animali dalle temperature che ne compromettono gravemente il benessere. Una regolamentazione più dettagliata garantirebbe inoltre una maggiore certezza del diritto per il settore e agevolerebbe l’attività di esecuzione delle autorità.

La temperatura esterna è certamente un indicatore importante dello stress da calore a cui sono sottoposti gli animali, ma occorre considerare anche altri fattori, in particolare l’umidità dell’aria, la circolazione dell’aria o la ventilazione nel mezzo di trasporto, l’esposizione alla luce solare e la durata dell’esposizione.

La valutazione non deve pertanto basarsi esclusivamente su un determinato valore limite della temperatura esterna, ma tenere conto anche delle condizioni e del comportamento degli animali, che reagiscono in primo luogo alla temperatura interna del mezzo di trasporto. È quindi fondamentale osservare gli animali e riconoscere tempestivamente i segni di stress da calore. Negli ultimi due anni, nell’ambito della formazione continua obbligatoria dell’Associazione svizzera dei veterinari cantonali svizzeri (ASVC), gli addetti al trasporto di animali hanno seguito una formazione specifica sul tema dello stress da calore.

Il regolamento dell’UE sul trasporto degli animali (CE n. 1/2005, all. I cap. VI punti 3.1–3.4) fa riferimento alla temperatura interna e, in caso di trasporti di lunga durata, stabilisce criteri relativi tra l’altro al sistema di ventilazione e al monitoraggio della temperatura. In occasione della prossima revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) si valuterà la possibilità di introdurre criteri analoghi relativi alla temperatura interna dei mezzi di trasporto. Inoltre, il tema dello stress da calore sarà incluso nella nuova edizione degli aiuti all’esecuzione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e dell’ASVC, la cui pubblicazione è prevista nel 2027.

La deroga al divieto di circolazione notturna per tutti i trasporti di animali introdotta quest’estate ha infine dimostrato che è possibile reagire rapidamente quando una situazione straordinaria lo richiede (cfr. il comunicato stampa «Procedure semplificate per i trasporti eccezionali e adeguamento dei divieti di circolazione» del 6 maggio 2026 all’indirizzo www.admin.ch).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 29.10.2026. Dati grezzi

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