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26.4580MozioneEDIpendente

Sconti e retrocessioni nell’AOMS. Restituire agli assicurati ciò che appartiene loro

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)

Salute

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di individuare e far recuperare tutti gli sconti diretti o indiretti che, in violazione dell’articolo 56 capoverso 3 LAMal, non sono stati ripercossi sugli assicuratori o sugli assicurati. La Confederazione provvede a recuperare o a ordinare il recupero negli ambiti di sua competenza. Negli altri casi, coordina l’operazione e si assicura che i titolari delle pretese agiscano.

L’operazione deve coprire i dieci anni precedenti il deposito della presente mozione e il periodo trascorso da allora e riguardare tutti gli attori e tutte le prestazioni rimunerate dall’AOMS, in particolare sconti, rimborsi, «cashback» e «fee-for-service», come pure gli sconti indiretti o in natura.

Se necessario, il Consiglio federale elabora le basi legali che consentano di ottenere da chiunque abbia concesso o ricevuto tali sconti l’identità dei beneficiari, gli importi e i documenti giustificativi, di ordinarne o coordinarne il recupero e di prevedere un termine di restituzione di dieci anni, come pure le necessarie disposizioni transitorie.

In caso di dichiarazione spontanea, la mancata ripercussione è considerata commessa per negligenza e non comporta alcuna sanzione ai sensi dell’articolo 92 LAMal.

Le somme recuperate devono tornare integralmente e in modo verificabile agli assicurati, in particolare tramite restituzione, compensazione o riduzione dei premi.

In base alle stime del rapporto CDF-25604, nel solo settore dei medicamenti i vantaggi concessi nel 2024 sono ammontati a 743 milioni di franchi, di cui soltanto 88 milioni sono stati ripercossi. Non tutto il divario è necessariamente illecito. Secondo il CDF, 266 milioni riguardano però deduzioni percentuali simili a sconti che dovrebbero essere restituiti. L’UFSP non dispone di dati sufficienti e, fino al momento dell’audit, non aveva ancora mai ordinato la ripercussione di tali vantaggi.

Il problema riguarda anche le analisi di laboratorio. L’UFSP riconosce nel frattempo che i «fee-for-service» costituiscono una doppia rimunerazione da ripercuotere integralmente. La loro soppressione nel luglio del 2026 non corregge tuttavia gli errori commessi nel passato.

Le competenze sono frammentate: l’articolo 82a LAMal si applica ai medicamenti e ai dispositivi medici, mentre le altre rivendicazioni incombono agli assicuratori o agli assicurati, spesso privati delle informazioni necessarie. Una recente decisione arbitrale ha inoltre stabilito un termine di cinque anni. Questo denaro proviene dai premi e deve tornare agli assicurati.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 28.10.2026. Dati grezzi

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