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Orario di impiego e protezione dal calore per i cavalli da carrozza
depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (28.10.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di integrare l’ordinanza sulla protezione degli animali in modo che l’impiego a titolo professionale di equidi trainanti carrozze e carri sia soggetto a norme vincolanti. In particolare, occorre disciplinare:
1. la durata massima dell’impiego giornaliero e i periodi di riposo, tenendo conto del tragitto tra la scuderia e il luogo di impiego;
2. i limiti di impiego in caso di calore, costituiti da una soglia di temperatura e da una fascia oraria supplementare nelle ore centrali della giornata;
3. un attestato di qualifica professionale per le persone che guidano carrozze a titolo professionale.
Motivazione
Durante la torrida estate del 2026, alcuni residenti di Interlaken hanno documentato cavalli da carrozza impiegati ininterrottamente: lo stesso cavallo alle ore 14 e alle 21 dello stesso giorno con 31°C, carrozze nelle ore serali di rientro dal lavoro con 34°C, impieghi fino alle ore 22.20.
Le autorità competenti fanno riferimento alla normativa federale. L’Ufficio del veterinario cantonale di Berna ha fornito le seguenti precisazioni riguardo a un limite di temperatura: «La legislazione in materia di protezione degli animali non fornisce alcuna base giuridica per prescrizioni di questo tipo». Il consiglio comunale competente di Interlaken ha dichiarato: «Le aziende operano in modo legale. Possiamo imporre loro determinate condizioni soltanto entro i limiti del diritto di rango superiore e con una motivazione oggettiva». Poiché la regolamentazione dell’impiego di animali è di competenza della Confederazione e la sua esecuzione spetta ai Cantoni (art. 80 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 Cost.), solo la Confederazione può creare tale base giuridica.
La lacuna è reale. L’ordinanza sulla protezione degli animali definisce l’utilizzazione di equidi come «il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza» (art. 2 cpv. 3 lett. o OPAn), ma disciplina soltanto il livello minimo di attività fisica di cui un cavallo ha bisogno, non la durata massima del lavoro; secondo l’articolo 61 OPAn il movimento quotidiano comprende l’utilizzazione e contribuisce al benessere dell’animale. Non sono tuttavia annoverati il limite massimo di impiego, periodi di riposo o prescrizioni in caso di calore. La stessa ordinanza disciplina altrove la protezione dal caldo in base alla specie animale: per bufali e yak (art. 42), per i suini tenuti in gruppo (art. 46) e nel macello (art. 181 cpv. 1). Non c’è una disposizione analoga per un cavallo che traina una carrozza sull’asfalto a una temperatura di 34°C.
Il divieto generale di affaticare gli animali inutilmente (art. 4 cpv. 2 LPAn) rimane di fatto inapplicato se non viene fatto rispettare concretamente nell’esecuzione. Il Consiglio federale è pertanto invitato ad apportare le opportune integrazioni al fine di prevenire il surriscaldamento e l’eccessivo affaticamento dei cavalli da carrozza.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale prende atto delle preoccupazioni sollevate dalla mozione relativa alla protezione dei cavalli impiegati per le passeggiate in carrozza e ne comprende le ragioni.
L’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) prevede tuttavia già disposizioni generali che impongono di tenere, trattare e impiegare gli animali in modo conforme alle loro esigenze (art. 3, 5 e 6 OPAn). In particolare, vieta il sovraffaticamento, gli aggravi eccessivi e qualsiasi pratica che provochi dolore, sofferenza, lesioni o paura. Queste disposizioni si applicano ovviamente anche ai cavalli impiegati per le passeggiate in carrozza. Pertanto, i rischi menzionati nella mozione sono già sostanzialmente contemplati dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali.
Nell’ambito della prossima revisione della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria esaminerà tuttavia la possibilità di introdurre una regolamentazione specifica per i cavalli da carrozza. Valuterà in particolare se una tale regolamentazione possa apportare un valore aggiunto e contribuire a rafforzare la protezione degli animali e a facilitare l’applicazione della legge.
Inoltre, come sottolineato nel suo parere dell’8 maggio 2024 in risposta alla mozione Munz 24.3294 «Certificati di capacità per il trasporto professionale di persone con carri e carrozze trainati da cavalli», il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre un certificato di capacità obbligatorio a livello nazionale. Punta piuttosto sulla responsabilità individuale dei cocchieri, su soluzioni comunali e sull’offerta formativa delle organizzazioni del settore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 29.10.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
