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Parlamento / Oggetti / 26.4624

26.4624MozioneEJPDpendente

Combattere efficacemente la tratta di esseri umani – modello svizzero per la protezione dallo sfruttamento sessuale

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)

Questioni socialiOccupazione e lavoroDiritto penaleProtezione sociale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di presentare, fondandosi sui risultati del rapporto in adempimento del postulato 25.3808, un progetto di atto normativo volto a istituire un quadro di protezione uniforme a livello nazionale nel settore dell’acquisto di prestazioni sessuali commerciali.

Il progetto dovrà in particolare:

• stabilire nella legge standard minimi uniformi a livello nazionale in materia di diritto del lavoro e assicurazioni sociali per tutti gli attori, in particolare le persone che esercitano la prostituzione, gli intermediari, i gestori e i locatori di infrastrutture;

• garantire che le persone operanti nel settore della prostituzione siano informate in maniera confidenziale e in una lingua a loro comprensibile circa i propri diritti, l’aiuto alle vittime, i percorsi di uscita dalla prostituzione, l’assistenza medica e le questioni in materia di soggiorno;

• definire indicatori oggettivi di rischio per la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale, in particolare la dipendenza da terzi, l’indebitamento, la sottrazione o il controllo di documenti d’identità, telefono, denaro o alloggio, le minacce ai familiari, le lacune linguistiche o giuridiche, l’anomalo e frequente avvicendamento dei gestori e delle piattaforme nonché la minore età;

• prevedere per tutti gli attori un obbligo di autorizzazione, di diligenza e di documentazione verificabile dalle autorità, consistente in particolare nel controllare la maggiore età e lo statuto di soggiorno, nel fornire informazioni indipendenti su diritti e offerte di aiuto nonché nell’individuare – sulla base degli indicatori di rischio definiti – indizi di tratta di esseri umani, coercizione, violenza, dipendenza dai debiti, ricatto o controllo da parte di terzi;

• limitare il ricorso legittimo a prestazioni sessuali commerciali a privati e imprese che hanno adempiuto un obbligo di autorizzazione, di diligenza e di documentazione verificabile dalle autorità;

• punire la domanda, l'intermediazione, l'organizzazione o l'offerta di prestazioni sessuali commerciali al di fuori del quadro legale, fermo restando il principio della non punibilità delle persone prostituite;

• prevedere una tassa di incentivazione con vincolo di destinazione volta a finanziare la prevenzione, l'aiuto alle vittime, il perseguimento penale nonché programmi di uscita e di integrazione.

Una protezione sistematica delle vittime richiede obblighi di diligenza e indicatori di rischio uniformi a livello nazionale, al fine di distinguere la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dalla prostituzione volontaria. Tali obblighi e indicatori devono essere definiti sulla base dei risultati del rapporto in adempimento del postulato 25.3808.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi

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