Parlamento / Oggetti / 26.4624
Combattere efficacemente la tratta di esseri umani – modello svizzero per la protezione dallo sfruttamento sessuale
depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare, fondandosi sui risultati del rapporto in adempimento del postulato 25.3808, un progetto di atto normativo volto a istituire un quadro di protezione uniforme a livello nazionale nel settore dell’acquisto di prestazioni sessuali commerciali.
Il progetto dovrà in particolare:
• stabilire nella legge standard minimi uniformi a livello nazionale in materia di diritto del lavoro e assicurazioni sociali per tutti gli attori, in particolare le persone che esercitano la prostituzione, gli intermediari, i gestori e i locatori di infrastrutture;
• garantire che le persone operanti nel settore della prostituzione siano informate in maniera confidenziale e in una lingua a loro comprensibile circa i propri diritti, l’aiuto alle vittime, i percorsi di uscita dalla prostituzione, l’assistenza medica e le questioni in materia di soggiorno;
• definire indicatori oggettivi di rischio per la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale, in particolare la dipendenza da terzi, l’indebitamento, la sottrazione o il controllo di documenti d’identità, telefono, denaro o alloggio, le minacce ai familiari, le lacune linguistiche o giuridiche, l’anomalo e frequente avvicendamento dei gestori e delle piattaforme nonché la minore età;
• prevedere per tutti gli attori un obbligo di autorizzazione, di diligenza e di documentazione verificabile dalle autorità, consistente in particolare nel controllare la maggiore età e lo statuto di soggiorno, nel fornire informazioni indipendenti su diritti e offerte di aiuto nonché nell’individuare – sulla base degli indicatori di rischio definiti – indizi di tratta di esseri umani, coercizione, violenza, dipendenza dai debiti, ricatto o controllo da parte di terzi;
• limitare il ricorso legittimo a prestazioni sessuali commerciali a privati e imprese che hanno adempiuto un obbligo di autorizzazione, di diligenza e di documentazione verificabile dalle autorità;
• punire la domanda, l'intermediazione, l'organizzazione o l'offerta di prestazioni sessuali commerciali al di fuori del quadro legale, fermo restando il principio della non punibilità delle persone prostituite;
• prevedere una tassa di incentivazione con vincolo di destinazione volta a finanziare la prevenzione, l'aiuto alle vittime, il perseguimento penale nonché programmi di uscita e di integrazione.
Motivazione
Una protezione sistematica delle vittime richiede obblighi di diligenza e indicatori di rischio uniformi a livello nazionale, al fine di distinguere la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dalla prostituzione volontaria. Tali obblighi e indicatori devono essere definiti sulla base dei risultati del rapporto in adempimento del postulato 25.3808.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
