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Parlamento / Oggetti / 26.4645

26.4645MozioneEDIpendente

A un prezzo maggiorato deve corrispondere un valore aggiunto

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (02.10.2026)

EconomiaSalute

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali sulla fissazione dei prezzi dei medicamenti in modo che il prezzo più elevato dei nuovi medicamenti rispetto alle alternative terapeutiche già disponibili sia proporzionale al loro valore terapeutico aggiunto rilevante e comprovato. I medicamenti che non presentano alcun valore terapeutico aggiunto rilevante e comprovato non devono generare costi superiori a quelli di medicamenti equivalenti sul piano terapeutico già rimborsati.

L’innovazione riveste grande importanza per i pazienti e va pertanto rimunerata in modo adeguato. Se nuovi medicamenti offrono un valore terapeutico aggiunto rilevante, un prezzo più elevato si giustifica – a condizione che sia commisurato all’effettivo progresso medico.

L’attuale sistema non tiene tuttavia sufficientemente conto di questo principio. Se da un lato, i limiti massimi di prezzo prevedono un supplemento per l’innovazione del 20 per cento, dall’altro i costi dei nuovi medicamenti – in particolare per il trattamento del cancro – superano spesso ampiamente tale soglia. La maggiorazione dei prezzi si basa sovente su confronti con i prezzi praticati all’estero e non rispecchia necessariamente il beneficio effettivo per i pazienti. Ne derivano costi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie che non sempre sono giustificati da un corrispondente valore aggiunto.

Questo è particolarmente discutibile nel caso dei medicamenti che non offrono alcun valore aggiunto comprovato. Nella revisione di ordinanza in corso, il Consiglio federale propone quindi giustamente che il prezzo di questi medicamenti non possa superare quello delle terapie già disponibili. Questo principio deve essere garantito in modo vincolante.

Occorre però stabilire un criterio chiaro anche per i medicamenti che presentano un valore aggiunto: quanto maggiore è il progresso terapeutico comprovato, tanto più si giustifica un prezzo più elevato. Per contro, un valore aggiunto modesto non può comportare una maggiorazione sproporzionata del prezzo a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

In questo modo resta attrattivo lo sviluppo di vere innovazioni, che potranno essere adeguatamente rimunerate, e si evita che gli assicurati finanzino costi supplementari non giustificati da un effettivo valore terapeutico aggiunto.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi

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