Parlamento / Oggetti / 26.474
La croce svizzera esclusivamente sui prodotti fabbricati o trasformati in Svizzera
depositato il 16.10.2026Prima Camera: Consiglio degli StatiEsame preliminare - nella Commissione del Consiglio nazionale (17.10.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
La legge sulla protezione dei marchi (LPM) deve prevedere che solo i prodotti fabbricati o trasformati in Svizzera possono recare la croce svizzera.
Tale chiarimento giuridico deve sancire i seguenti principi:
• la croce svizzera può essere utilizzata, in relazione alle indicazioni di cui all’articolo 47 capoverso 3ter LPM, a condizione che la trasformazione o la fabbricazione grazie alla quale il prodotto acquisisce le sue caratteristiche essenziali avvenga effettivamente in Svizzera;
• se la trasformazione o la fabbricazione grazie alla quale il prodotto acquisisce le sue caratteristiche essenziali avviene all’estero, le indicazioni relative alle attività svolte in Svizzera possono essere fornite solo in forma testuale e senza l’uso della croce svizzera.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 30.10.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
