Danni causati da persone del settore dell’asilo. Non lasciare sole le vittime
déposé le 14.09.2026 à la Session d'automne 2026Premier conseil: Conseil nationalDepositato (14.09.2026)
Parcours dans les conseils
Les décisions des conseils et des commissions, dans les termes des Services du Parlement.
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Texte déposé
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le necessarie modifiche legislative affinché le persone che subiscono danni materiali illeciti causati da persone del settore dell’asilo possano essere risarcite qualora il responsabile non disponga dei mezzi necessari e il danno non sia coperto da un’assicurazione.
Il sistema dovrà prevedere un meccanismo di indennizzo sussidiario, semplice e rapido, nonché il diritto di regresso dell’ente pubblico nei confronti dell’autore del danno. Dovrà inoltre essere garantito il recupero successivo degli importi versati qualora l’autore disponga in seguito di redditi o patrimonio.
Ce texte n’existe qu’en italien.
Développement
Chi provoca illecitamente un danno è tenuto a risarcirlo. Questo principio fondamentale perde tuttavia gran parte della propria efficacia quando l’autore è privo di mezzi finanziari. Nel settore dell’asilo si verificano così situazioni nelle quali un privato subisce un danneggiamento, sporge denuncia, ottiene eventualmente il riconoscimento della propria pretesa, ma rimane infine personalmente a carico del danno perché il responsabile è nullatenente.
Una situazione del genere non è soddisfacente. Non è ragionevole che il singolo cittadino debba sopportare integralmente le conseguenze finanziarie di un reato mentre l’autore si trova all’interno di un sistema di accoglienza e assistenza organizzato e finanziato dalla collettività.
La soluzione non deve consistere nell’esonerare il responsabile dalle proprie obbligazioni. Al contrario: la Confederazione o l’ente competente dovrebbe anticipare il risarcimento alla persona lesa e subentrare nella relativa pretesa, rivalendosi sull’autore quando ciò diventa possibile. Si garantirebbe così contemporaneamente la protezione della vittima e il principio della responsabilità individuale.
Ce texte n’existe qu’en italien.
Source : Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consulté le 18.09.2026. Données brutes
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