Parlamento / Oggetti / 17.523
Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio
depositato il 15.12.2017 nella Sessione invernale 2017Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (20.03.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: L’oggetto comprende una legge federale o un decreto federale sottoposto a referendum.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 14.01.2019CAG-NDare seguito (Camera prioritaria)
- 11.02.2020CAG-SAdesione
- 30.09.2022Consiglio nazionaleProroga del termine
- 14.03.2024Consiglio nazionaleRinvio alla Commissione
- 06.06.2024Consiglio nazionaleDecisione in deroga al disegno (progetto)
- 23.09.2025Consiglio degli StatiDeroga
- 16.12.2025Consiglio nazionaleDeroga
- 04.03.2026Consiglio degli StatiDeroga
- 11.03.2026Consiglio nazionaleDeroga
- 16.03.2026Consiglio degli StatiAdesione
- 20.03.2026Consiglio nazionaleAdozione nella votazione finale
- 20.03.2026Consiglio degli StatiAdozione nella votazione finale
Testo depositato
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Mediante una pertinente modifica di legge si deve consentire ancora alle persone che si uniscono in matrimonio di adottare il doppio cognome.
Motivazione
Con l'introduzione dell'attuale normativa è stata abolita la possibilità, già ampiamente accettata e apprezzata, di portare un doppio cognome. La normativa vigente consente soltanto tre varianti. Se, ad esempio, Mario Rossi e Maria Bianchi si sposano, in futuro potranno scegliere di chiamarsi:
- Mario Rossi e Maria Rossi;
- Mario Bianchi e Maria Bianchi;
- Mario Rossi e Maria Bianchi.
Con la presente iniziativa s'intende ripristinare la possibilità per i coniugi, a seconda dei propri interessi, di portare un doppio cognome.
L'esperienza dimostra che oggigiorno numerose coppie chiedono agli Uffici dello stato civile di adottare dopo il matrimonio il doppio cognome (vorrebbero dunque che nel futuro nome di famiglia, oltre al proprio nome da nubile o da celibe, figuri anche il nome del partner).
Gli Uffici dello stato civile devono comunicare che la variante "doppio cognome" non esiste più. Le persone che si uniscono in matrimonio non hanno altra scelta che adottare l'uno o l'altro cognome. Ciò provoca spesso grosse delusioni.
Sovente la delusione nasce dal fatto che i genitori decidono di sposarsi per poi constatare che, optando per una delle possibilità restrittive del diritto svizzero, il cognome del futuro figlio non è contenuto in alcun modo nel proprio cognome. In particolare per tale motivo è auspicabile concedere la possibilità di adottare doppi cognomi quali "Mario Rossi e Maria Bianchi Rossi" o "Mario Rossi Bianchi e Maria Bianchi". I genitori possono così stabilire una relazione nominativa con i figli in comune.
Nella pratica si evidenzia come, allo stato attuale, le mogli quando si sposano prendono per la maggior parte (sembra fino al 90 per cento) il cognome del marito. Ciò significherebbe che le più recenti modifiche di legge non hanno raggiunto lo scopo perseguito.
La situazione è insoddisfacente anche per gli Svizzeri che hanno abitato all'estero e si sono sposati, hanno avuto figli e hanno scelto il cognome in virtù delle norme estere. Se si trasferiscono in Svizzera e hanno ancora un figlio emergono grossi problemi. Non da ultimo, a ciò si aggiunge che, a causa della soluzione svizzera restrittiva, vengono privilegiati i cittadini stranieri.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
