I contenuti sono tradotti automaticamente dal tedesco e non sono stati verificati; fa fede l’originale tedesco. Le citazioni delle fonti sono riportate nella lingua originale.

Parlamento / Oggetti / 22.319

22.319Iniziativa cantonaleUVEKpendente

Sviluppo moderato nelle zone di casali

depositato il 07.10.2022 nella Sessione invernale 2022Prima Camera: Consiglio degli StatiNella Commissione del Consiglio degli Stati (28.05.2026)

Politica nazionalePianificazione territoriale e alloggi

  • LegislazioneAttribuito secondo una regola: L’oggetto comprende una legge federale o un decreto federale sottoposto a referendum.
  • Confederazione e CantoniAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa cantonale: un Cantone si rivolge alla Confederazione.

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 18.12.2023Consiglio degli StatiÈ dato seguito
  2. 09.04.2024CAPTE-NDare seguito
  3. 18.03.2026Consiglio degli StatiIl termine imposto è prorogato fino alla sessione primaverile 2028
  4. 18.03.2026Consiglio degli StatiProroga del termine
  5. 18.03.2026Consiglio degli StatiIl termine imposto è prorogato fino alla sessione primaverile 2028

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 115 della legge sul Parlamento, il Cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa cantonale:

Il Gran Consiglio invita l'Assemblea federale a precisare o integrare l'articolo 18 della legge sulla pianificazione del territorio per consentire le nuove costruzioni nelle zone di casali, soprattutto per colmare gli spazi vuoti tra gli edifici.

Ai sensi dell'articolo 18 capoverso 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) i Cantoni possono prevedere "altre zone di utilizzazione" e suddividere, variare, combinare e integrare ulteriormente i tipi base del diritto federale (zona edificabile, zona agricola, zona protetta). In base a questa norma l'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) prevede nell'articolo 33 che, per la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili, possono essere designate zone speciali, quali per esempio zone di casali o degne di essere conservate, ove il piano direttore cantonale lo preveda nella rappresentazione grafica o nel testo. Il Cantone di San Gallo si è avvalso di tale competenza, ha sancito le zone di casali nell'articolo 20 della legge cantonale sulla pianificazione e l'edilizia e designato nel piano direttore cantonale diverse zone di casali.

Il diritto federale non vieta esplicitamente un'attività edilizia nelle zone di casali, ma non disciplina neppure quale attività edilizia vi è consentita. Tuttavia, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale amministrativo di San Gallo, le zone di casale costituiscono in genere zone non edificabili. Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro PEV condivide il parere del Governo espresso nel messaggio dell'11 agosto 2015 concernente la legge sulla pianificazione e l'edilizia secondo cui le zone di casali non costituiscono zone edilizie "dinamiche, basate sulla crescita", bensì servono in genere alla conservazione della vitalità di strutture d'insediamenti tradizionali al di fuori della zona edificabile. Ne consegue tuttavia anche che in una zona di casali non può e non dovrebbe essere del tutto vietato uno sviluppo edilizio, allo stesso modo in cui nella zona agricola non è vietata qualsiasi attività edilizia. Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro PEV riconosce la necessità di uno sviluppo edilizio moderato nelle zone di casali, in particolare per colmare gli spazi vuoti tra gli edifici e ritiene pertanto che occorra intervenire a livello di diritto federale per precisare il margine di manovra per l'attività edilizia e lo sviluppo nelle zone di casali e assicurare pertanto la certezza del diritto.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.