Parlamento / Oggetti / 24.466
Parità di trattamento tra emittenti radiotelevisive private e offerenti online privati
depositato il 02.12.2024 nella Sessione invernale 2024Prima Camera: Consiglio nazionaleNella Commissione del Consiglio degli Stati (09.06.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 24.03.2025CTT-NDare seguito (Camera prioritaria)
- 13.01.2026CTT-SNon approvazione della decisione della commissione della Camera prioritaria (seconda Camera)
- 09.06.2026Consiglio nazionaleÈ dato seguito
Testo depositato
Basandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare: l’articolo 10 capoverso 1 lettera d della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) ed eventualmente altri articoli devono essere modificati in modo tale che, nel settore pubblicitario, le emittenti radiotelevisive private siano poste sullo stesso piano degli offerenti online privati cosicché sia loro consentito diffondere pubblicità politica.
Motivazione
La legge sulla radiotelevisione vigente vieta a tutte le emittenti di programmi concessionarie - sia quelle di diritto pubblico sia quelle di diritto privato - la diffusione di pubblicità politica. Si tratta di un'attività invece ammessa nel settore online e in quello della stampa, disciplinati dal diritto privato, che hanno un impatto sul pubblico almeno altrettanto importante. Autorizzando la pubblicità di contenuti politici - beninteso nel senso auspicato dal legislatore agli articoli 4 e 5 LRTV - si colmerebbe una lacuna nel mercato pubblicitario, dove la concorrenza è fortissima, e si rafforzerebbe la competitività delle emittenti radiotelevisive private, che si assicurerebbero notevoli introiti supplementari. Mentre il divieto di diffondere pubblicità politica può apparire giustificato per le emittenti radiotelevisive di diritto pubblico, finanziate mediante il canone obbligatorio indipendente dall'apparecchio di ricezione, non si capisce bene per quale ragione debba valere anche per le radiotelevisioni private. In linea di principio, il divieto di pubblicità per i partiti politici alla radio e alla televisione è contrario all'articolo 16 (libertà d’opinione e d’informazione) della Costituzione federale. L'obiettivo dichiarato del divieto della pubblicità politica è impedire che la formazione dell'opinione pubblica democratica sia influenzata unilateralmente da attori economici in posizione dominante e salvaguardare l'indipendenza dell'emittente da influenze politiche. A fronte dell'aumento della pubblicità politica in Internet e attraverso le reti sociali, nonché della crescente convergenza dei vari canali mediatici, l'attuale divieto di pubblicità alla radio e alla televisione non ha più alcun senso.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
