Parlamento / Oggetti / 25.404
Controprogetto indiretto all’iniziativa foie gras
depositato il 21.02.2025 nella Sessione primaverile 2025Prima Camera: Consiglio nazionalePianificato per il voto finale (15.09.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: L’oggetto comprende una legge federale o un decreto federale sottoposto a referendum.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 21.02.2025CSEC-NDecisione di elaborare un'iniziativa (iniziativa di commissione)
- 28.04.2025CSEC-SApprovazione della decisione della commissione della Camera prioritaria (seconda Camera)
- 18.03.2026Consiglio nazionaleDecisione secondo il disegno (progetto)
- 08.06.2026Consiglio degli StatiDeroga
- 17.06.2026Consiglio nazionaleDeroga
- 15.09.2026Consiglio degli StatiAdesione
Testo depositato
L’articolo 14 della legge sulla protezione degli animali ed eventualmente altri atti normativi sono modificati secondo i seguenti principi:
• dopo l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione, la Confederazione monitora lo sviluppo delle importazioni di magret, foie gras e confit di anatra e oca;
• se dopo cinque anni dall’entrata in vigore dell’obbligo di dichiarazione le quantità importate non sono diminuite sensibilmente, adotta ulteriori misure per limitare le importazioni.
Motivazione
A causa delle grandi sofferenze subite dalle anatre e dalle oche ingozzate, la produzione di foie gras in Svizzera è vietata da oltre 40 anni. La popolazione svizzera attribuisce grande importanza alla protezione degli animali e, secondo un sondaggio (DemoSCOPE, febbraio 2024), l’iniziativa foie gras raccoglie molti consensi, in particolare nella Svizzera tedesca (89% di «piuttosto sì» e «sì»). È quindi possibile che, in caso di votazione, l’iniziativa sia accolta. L’obbligo di dichiarazione che la Confederazione intende introdurre rappresenta tuttavia una misura alquanto vaga; vi è il rischio che non porti a una significativa riduzione del consumo di foie gras, magret e confit e quindi a un miglioramento del benessere degli animali.
Per tale ragione, all’iniziativa deve essere contrapposto un controprogetto indiretto che preveda l’introduzione di limitazioni all’importazione nel caso in cui l’obbligo di dichiarazione non abbia permesso di ottenere entro i termini stabiliti i risultati auspicati, vale a dire la diminuzione del consumo di prodotti di pollame ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Questo controprogetto non rappresenta un divieto immediato ed è in linea con le argomentazioni del Consiglio federale e, parzialmente, anche con quelle del Parlamento: la regolamentazione sarà sancita, al livello appropriato, nella legge sulla protezione degli animali nel rispetto del principio di proporzionalità per quanto riguarda la compatibilità con il diritto commerciale vigente, poiché una misura severa come la limitazione delle importazioni verrebbe adottata solamente nel caso in cui altre misure meno incisive si dimostrassero inefficaci.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
