Parlamento / Oggetti / 26.476
Potenziamento del polo di ricerca e innovazione Svizzera attraverso l’adeguamento della deduzione speciale per le spese di ricerca e sviluppo al regime QTI
depositato il 02.11.2026Prima Camera: Consiglio degli StatiDepositato (02.11.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa parlamentare: un progetto di atto elaborato dal Parlamento stesso.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 02.11.2026CET-SDecisione di elaborare un'iniziativa (iniziativa di commissione)
Testo depositato
Occorre modificare la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) tenendo conto dei principi seguenti:
• l’articolo 25a LAID va modificato in modo tale che la deduzione speciale si applichi esplicitamente anche alle attività di innovazione e che la definizione legale di ricerca, sviluppo e innovazione non si limiti a riprendere i criteri del Manuale di Frascati, ma si basi su un approccio più ampio e concreto che comprenda anche il miglioramento di metodi, prodotti e processi esistenti;
• tra le spese ammesse devono poter essere contabilizzate non soltanto le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, bensì tutte quelle sostenute sul territorio nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, comprese le spese per beni e servizi, i costi per il materiale, gli investimenti nelle infrastrutture per la ricerca e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
• l’aliquota massima dell’ulteriore deduzione secondo l’articolo 25a capoverso 1 LAID deve poter essere aumentata oltre l’attuale 50 per cento, eventualmente applicando una scala progressiva in funzione dell’intensità dell’attività di ricerca e prevedendo un supplemento più elevato per le spese per beni e servizi;
• l’articolo 25a LAID deve essere completato con un meccanismo che consenta ai Cantoni di aumentare l’aliquota dell’ulteriore deduzione nel caso in cui il valore fiscale cumulato degli incentivi fiscali qualificati («Qualified Tax Incentives»; QTI) sia inferiore al limite massimo basato sulla sostanza («Substance Cap») previsto dalle regole internazionali sull’imposizione minima globale. Questo aumento deve avere validità generale, a prescindere dall’effettivo assoggettamento alle norme in materia di imposizione minima;
• l’articolo 25b LAID (limitazione dello sgravio fiscale) va modificato in modo da consentire il riporto di una perdita derivante dalla deduzione speciale per le spese di ricerca e sviluppo, nonché il riesame della limitazione dello sgravio fiscale attualmente fissato al 70 per cento;
• va valutata la possibilità di introdurre nella legge sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) una disposizione che corrisponda all’articolo 25a LAID.
Motivazione
1. Contesto Il 5 gennaio 2026 il Quadro inclusivo sul BEPS ha pubblicato il cosiddetto «Side-by-Side Package», che ha introdotto una nuova categoria di incentivi fiscali denominati «Qualified Tax Incentives» (QTI). Il Quadro menzionato consente agli Stati di prevedere per le attività di ricerca e sviluppo incentivi fiscali basati sulla sostanza che escludano dette attività dall’imposizione minima globale e non siano neutralizzati da un’imposta integrativa.
2. Necessità d’intervento Stando ai risultati di una perizia dei professori Robert J. Danon (Università di Losanna) e Pascal Hinny (Università di Friburgo), pubblicata il 14 settembre 2026, la legislazione svizzera non sfrutta appieno l’ampio margine di manovra fiscale di cui beneficia in base all’attuale regime QTI. Dal raffronto internazionale emerge che, sotto vari punti di vista e alla luce di svariate evoluzioni, la deduzione speciale delle spese per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 25a LAID risulta troppo restrittiva:
• in sostanza, la prassi cantonale ne limita il campo d’applicazione alle attività di ricerca secondo il Manuale di Frascati escludendo in larga misura l’innovazione;
• a prescindere da un supplemento forfettario del 35 per cento, le spese ammesse sono limitate alle spese per il personale direttamente imputabili;
• l’aliquota massima della deduzione speciale ammonta a un mero 50 per cento, collocandosi al di sotto del valore usuale a livello internazionale;
• l’articolo 25b capoverso 3 LAID esclude il riporto di una perdita derivante dalla deduzione speciale, sebbene il regime QTI previsto dalle regole GloBE preservi il valore fiscale dell’incentivo anche in caso di perdita;
• diversamente dal «patent box» (obbligatorio per i Cantoni), la deduzione speciale per le spese di ricerca e sviluppo è facoltativa; cinque sono i Cantoni che non la applicano.
Il limite massimo basato sulla sostanza previsto dal regime QTI è pari al 5,5 per cento delle spese per il personale ammesse o degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. L’attuale articolo 25a LAID può condurre a un valore fiscale cumulato dei QTI sistematicamente inferiore a tale limite. La Svizzera si priva così di un margine di manovra che altri – in particolare Singapore e Irlanda – usano già attivamente.
3. Basi costituzionali
Le riforme proposte si fondano su tre disposizioni costituzionali:
• articolo 64 capoverso 1 Cost.: La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione;
• articolo 129a capoverso 3 Cost.: l’attuazione dell’imposizione minima non deve pregiudicare gli interessi dell’economia svizzera. Il Consiglio federale ha stabilito che, laddove le linee guida dell’OCSE/G20 lo consentano o prevedano esplicitamente, occorre avvalersi in modo coerente dei margini di manovra e delle possibilità di scelta a difesa dei propri interessi. È opinione diffusa che la flessibilità accordata dal regime QTI nella definizione degli incentivi fiscali rientri tra questi margini di manovra;
• articolo 103 Cost.: l’inasprimento della concorrenza fiscale internazionale nel settore della ricerca e dello sviluppo può rappresentare una minaccia ai sensi dell’articolo 103 Cost. e giustifica una promozione fiscale più incisiva delle attività di ricerca e sviluppo.
4. Urgenza La concorrenza fra Stati ha già condotto numerosi Paesi a valutare l’introduzione o l’adeguamento dei propri incentivi fiscali in linea con il regime QTI. Senza un rapido adeguamento della legislazione, la Svizzera rischia di diventare sempre meno attrattiva per le aziende fortemente impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo. L’introduzione dei QTI il 1° gennaio 2026 rende ancora più impellente la necessità di agire.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 03.11.2026. Dati grezzi
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