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20.445Iniziativa parlamentareEJPDpendente

Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale

depositato il 11.06.2020 nella Sessione estiva 2020Prima Camera: Consiglio nazionaleNella Commissione del Consiglio nazionale (19.12.2025)

Questioni socialiMedia e comunicazioneDiritto penale

  • LegislazioneAttribuito secondo una regola: L’oggetto comprende una legge federale o un decreto federale sottoposto a referendum.

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 25.06.2021CAG-NDare seguito (Camera prioritaria)
  2. 20.01.2022CAG-SNon approvazione della decisione della commissione della Camera prioritaria (seconda Camera)
  3. 06.12.2022Consiglio nazionaleÈ dato seguito
  4. 21.12.2023Consiglio degli StatiÈ dato seguito
  5. 19.12.2025Consiglio nazionaleProroga del termine
  6. 19.12.2025Consiglio nazionaleIl termine imposto è prorogato fino alla sessione invernale 2027
  7. 19.12.2025Consiglio nazionaleIl termine imposto è prorogato fino alla sessione invernale 2027

Il Codice penale va integrato con la fattispecie penale del "cyberbullismo".

Il ciberbullismo - ossia l'azione di insultare, minacciare, ridicolizzare o molestare sistematicamente qualcuno tramite i canali di comunicazione digitali, quali ad esempio email, siti web, forum, chat, social media e simili - è un fenomeno sociale relativamente nuovo, ma in forte aumento negli ultimi anni con l'avvento degli smartphone. Nel caso concreto accade per esempio che informazioni false, dicerie e immagini manipolate compromettenti, diffamanti, spregiative e imbarazzanti siano pubblicate e diffuse via smartphone o Internet. Secondo uno studio della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) pubblicato di recente, quasi un quarto dei bambini e dei giovani intervistati dichiara di essere stato preso di mira online almeno una volta (studio JAMES 2018:75). L'Austria ha già reagito introducendo nel Codice penale la fattispecie di cyberbullismo.

Ecco che cosa distingue il cyberbullismo dal mobbing tradizionale: l'autore può rimanere anonimo, i contenuti possono essere diffusi rapidamente e a un'ampia cerchia di persone e, una volta in rete, sono accessibili in qualsiasi momento e risultano praticamente incancellabili. La persona presa di mira è così esposta a un'enorme sofferenza psichica con il rischio di alimentare pensieri suicidi o di commettere persino il suicidio.

Non risulta pertanto convincente l'argomento secondo cui le leggi attualmente in vigore sono sufficienti e spetta soltanto ai giudici applicarle. Nella prassi del perseguimento penale affrontare il cyberbullismo è difficile perché le fattispecie classiche, come ad esempio la coazione secondo l'articolo 181 CP, si riferiscono ad atti distinti che conseguono un determinato risultato. Nel caso del cyberbullismo, invece, si tratta piuttosto di una serie di comportamenti e azioni che si ripercuotono sulla vittima nel loro insieme.

Nel diritto penale i singoli atti punibili devono essere descritti il più precisamente possibile. Un codice penale deve essere al passo con i tempi e contenere fattispecie facilmente comprensibili che riflettano i fenomeni sociali attuali. Soltanto così, infatti, possono anche esplicare il loro effetto preventivo.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi

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