Parlamento / Oggetti / 23.325
Flessibilizzazione temporanea degli orari di apertura dei negozi
depositato il 12.12.2023 nella Sessione invernale 2023Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio nazionale (10.09.2026)
- LegislazioneAttribuito secondo una regola: L’oggetto comprende una legge federale o un decreto federale sottoposto a referendum.
- Confederazione e CantoniAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa cantonale: un Cantone si rivolge alla Confederazione.
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 21.10.2024CET-SDare seguito
- 21.01.2025CET-NDare seguito
- 09.06.2026Consiglio degli StatiNon entrata in materia
Testo depositato
Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale il Cantone di Zurigo presenta la seguente iniziativa.
Gli orari di apertura dei negozi devono essere resi maggiormente flessibili, aumentando il numero di aperture domenicali e della relativa frequenza ammessa dalle attuali quattro a 12 domeniche all’anno. La legge sul lavoro e la relativa ordinanza devono essere conseguentemente adeguate.
Motivazione
L’economia in Svizzera e nel Cantone di Zurigo è stata ed è ancora colpita da crisi. Secondo la maggioranza della Commissione è quindi opportuno che venga fatto il possile per limitare al massimo i danni economici, contenere i costi sociali e ridurre l’impatto economico. Estendendo il tempo dell’attività economica tramite orari di apertura più flessibili, la prestazione economica risulterebbe maggiore. Da questa misura potrebbero trarre vantaggio soprattutto le attività commerciali e i piccoli offerenti di prestazioni che sono fortemente colpiti da crisi.
Oggi i Comuni possono fissare in modo uniforme al massimo quattro domeniche o giorni festivi all’anno durante i quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione (art. 19 cpv. 6 LL). Possono essere fissate al massimo due domeniche consecutive (art. 20 cpv. 1 LL). Sarebbe pensabile e forse più facilmente attuabile aumentare il numero di aperture dominicali (adeguamento dell’art. 19 cpv. 6 LL) dalle attuali quattro domeniche all’anno a un numero più elevato (ad es. almeno una domenica al mese).
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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